Prestazione Pensionistica

Se hai raggiunto i requisiti per l’erogazione della prestazione pensionistica, cioè hai maturato il diritto alla pensione INPS e almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari*, puoi richiedere l’erogazione della prestazione pensionistica in parte in capitale e in parte in rendita, come di seguito meglio dettagliato.

  • Erogazionein capitale:
    • se sei un “vecchio iscritto” (iscritto alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993), puoi richiedere fino al 100% del montante maturato;
    • se sei un “nuovo iscritto” (iscritto alla previdenza complementare dopo il 29 aprile 1993), puoi richiedere nel limite del 50% del montante maturato. Eccezionalmente, fino al 100% del montante maturato se l’importo che si ottiene convertendo in rendita il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale;

In alternativa, per un importo pari al 100% del montante maturato oppure a completamento di quanto richiesto in capitale puoi richiedere:

  • Rendita vitalizia  

Le prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia sono erogate dalla compagnia assicurativa Generali Italia spa come prestazione in forma di rendita rivalutabile annualmente sulla base dei rendimenti conseguiti da una gestione separata.

È possibile richiedere una tra le seguenti tipologie di rendita vitalizia:

  • Rendita vitalizia immediata;
  • Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
  • Rendita reversibile;
  • Rendita con controassicurazione:
  • Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).
  • Rendita a durata definita                         NOVITA’ in vigore dal 1° luglio 2026
    Si tratta di una prestazione erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua del beneficiario, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata al predetto numero di anni residui; quindi, l’erogazione della rata non è legata alla sopravvivenza effettiva, come per la rendita vitalizia, ma cesserà al termine del periodo stabilito (ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT).
  • Prelievi liberamente determinabili        NOVITA’ in vigore dal 1° luglio 2026
    Il beneficiario può scegliere quando e quanto prelevare (salvo un importo minimo di € 5.000 per ciascun prelievo) nei limiti del periodo e della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita a durata definita teorica figurativa. Pertanto, l’importo massimo prelevabile in ogni momento è dato dalla differenza tra l’ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l’ammontare dei prelievi già effettuati.
  • Erogazione frazionata                               NOVITA’ in vigore dal 31 ottobre 2026
    La prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario, ma la durata del periodo di erogazione, che non può essere inferiore a cinque anni, è scelta dal beneficiario stesso. La periodicità di erogazione delle rate può essere annuale o semestrale, in base alla scelta definita all’atto della richiesta, e l’importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare.

Le prestazioni in rendita diverse dalla Rendita vitalizia (Rendita a durata definita, Prelievi liberamente determinabili e l’Erogazione frazionata) sono erogate direttamente dal Fondo che gestisce il relativo montante mantenendolo investito fino al completo esaurimento dell’erogazione; pertanto il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito e di conseguenza varia l’importo delle rate (salvo diversa scelta del beneficiario all’atto della richiesta della prestazione o successiva tramite switch, il comparto in cui è investito il montante è il GARANTITO quale comparto più prudente). In caso di morte del beneficiario, il montante residuo è riscattato dal/i soggetto/i dallo stesso obbligatoriamente indicato/i al momento della richiesta della prestazione. 

Le prestazioni pensionistiche, fatto salvo per l’erogazione in capitale nelle percentuali indicate, non sono combinabili tra loro e non sono revocabili, tuttavia, nei casi di scelta della Rendita a durata definita/Prelievi liberamente determinabili/Erogazione frazionata è possibile optare successivamente per la conversione del montante residuo in una Rendita vitalizia.

Per maggiori dettagli consulta il documento Le nuove prestazioni pensionistiche.

*Il predetto termine è ridotto a tre anni per l’iscritto il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell’Unione europea.