Prestazioni
Gli iscritti alla Sezione II possono ottenere un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi:
– in qualsiasi momento, per un importo massimo del 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni attinenti a sé, al coniuge e ai figli;
– dopo almeno otto anni di iscrizione alla previdenza complementare, per un importo massimo del 75%, per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i propri figli);
– dopo almeno otto anni di iscrizione alla previdenza complementare, per un importo massimo del 30%, per ulteriori esigenze.
Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
Gli iscritti alla Sezione II possono trasferire la posizione presso altro fondo pensione dopo due anni di iscrizione. Tutti gli iscritti possono trasferire la posizione nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione.
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento di maturazione dei requisiti per la pensione a carico dell’Inps e con almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
La prestazione pensionistica può essere erogata in rendita oppure in capitale, per un importo non superiore al 50% della posizione maturata; in via di eccezione, la prestazione è erogabile interamente in capitale nei seguenti casi:
– se la rendita che deriva dal 70% della posizione risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale;
– in caso di iscrizione con la qualifica di “vecchio iscritto” (con trascinamento del precedente trattamento tributario)
Nel caso degli iscritti alla Sezione I, la pensione di reversibilità spetta ai superstiti che, in base alle norme di legge, abbiano diritto a percepire l’analoga pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Nel caso degli iscritti alla Sezione II, la pensione di reversibilità spetta alla persona eventualmente designata all’atto del pensionamento.
In caso di decesso prima di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale maturata presso la Sezione II viene riscattata dagli eredi o da eventuali beneficiari designati dall’iscritto.
Le prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile, a decorrere dall’1 aprile 2022, sono erogate dalla compagnia assicurativa Generali Italia spa per effetto del contratto sottoscritto con il Fondo. L’importo della prestazione si ottiene moltiplicando l’ammontare della posizione individuale maturata al momento della nascita del diritto e della richiesta, che trovi accedendo alla tua posizione nell’area riservata, per un coefficiente di conversione determinato attuarialmente. Se hai percepito parte della prestazione in capitale, l’ammontare suddetto deve essere considerato al netto di tale importo. I coefficienti di conversione in rendita specifici per ciascuna tipologia di rendita, sono calcolati in funzione dell’età (convenzionale, determinata in base all’anno di nascita), del sesso e del frazionamento mensile. In caso di rendita reversibile, il tasso di conversione viene determinato anche con riferimento all’età (convenzionale, determinata in base all’anno di nascita) e al sesso del reversionario. I tassi di conversione in rendita sono determinati adottando la tavola di sopravvivenza A62D e tenendo conto dei caricamenti sul premio e sulle rate di rendita attese. Tali tassi di conversione, possono essere rivisti dalla compagnia, alla scadenza del contratto con il Fondo, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell’esperienza diretta. Nella sezione “Normativa e Documentazione Istituzionale » Regolamenti” trovi il Regolamento per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita con allegato il Contratto sottoscritto con la compagnia assicurativa con le indicazioni sui coefficienti di conversione per poter effettuare una stima della tua prestazione per la tipologia di rendita prescelta.