Prestazioni

Gli iscritti alla Sezione II possono ottenere un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi:

– in qualsiasi momento, per un importo massimo del 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni attinenti a sé, al coniuge e ai figli;

– dopo almeno otto anni di iscrizione alla previdenza complementare, per un importo massimo del 75%, per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i propri figli);

– dopo almeno otto anni di iscrizione alla previdenza complementare, per un importo massimo del 30%, per ulteriori esigenze.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Gli iscritti alla Sezione II possono trasferire la posizione presso altro fondo pensione dopo due anni di iscrizione. Tutti gli iscritti possono trasferire la posizione nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento di maturazione dei requisiti per la pensione a carico dell’Inps e con almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
La prestazione pensionistica può essere erogata in rendita oppure in capitale, per un importo non superiore al 50% della posizione maturata; in via di eccezione, la prestazione è erogabile interamente in capitale nei seguenti casi:
– se la rendita che deriva dal 70% della posizione risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale;
– in caso di iscrizione con la qualifica di “vecchio iscritto” (con trascinamento del precedente trattamento tributario)

Nel caso degli iscritti alla Sezione I, la pensione di reversibilità spetta ai superstiti che, in base alle norme di legge, abbiano diritto a percepire l’analoga pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Nel caso degli iscritti alla Sezione II, la pensione di reversibilità spetta alla persona eventualmente designata all’atto del pensionamento.
In caso di decesso prima di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale maturata presso la Sezione II viene riscattata dagli eredi o da eventuali beneficiari designati dall’iscritto.

L’importo della prestazione si ottiene moltiplicando l’ammontare della posizione individuale maturata al momento della nascita del diritto, che trovi accedendo nell’area riservata nella sezione “Evoluzione posizione”, per un coefficiente determinato attuarialmente (cd coefficienti di conversione). Se hai percepito parte della prestazione in capitale, l’ammontare suddetto deve essere considerato al netto di tale importo.
I coefficienti di conversione sono determinati in funzione dell’età e del sesso del partecipante, dell’eventuale beneficiario di reversibilità indicato e della tipologia di rendita scelta dall’aderente utilizzando basi tecniche fatte proprie del Fondo pensione (tavole di sopravvivenza desunte dall’esperienza reale dei partecipanti al Fondo, differenziate in base al sesso, tasso tecnico di rivalutazione delle rendite pari al 1,5%). Nella sezione “Le prestazioni » Le prestazioni della Sez. II” trovi le indicazioni sui coefficienti di conversione per poter effettuare una stima della tua prestazione in rendita nel caso erogazione di “rendita immediata diretta”.