Fiscalità

I contributi versati a favore di posizioni individuali aperte presso fondi pensione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite massimo di 5.164,57 € all’anno.

Ai fini del computo di tale limite occorre tenere conto di tutti i versamenti che affluiscono sulla posizione individuale e cioè:
– i contributi versati da lavoratore e azienda (questi ultimi solo per la Sezione II);
– i contributi versati a favore di posizioni aperte a nome di soggetti fiscalmente a carico;
– i contributi volontari aggiuntivi.
Il TFR conferito ai fondi pensione non è deducibile.

I lavoratori di prima occupazione, qualora nei primi 5 anni di assunzione abbiano versato meno di 5.164,57 € all’anno, possono recuperare la differenza entro i 20 anni successivi; l’importo del recupero non può essere superiore a 2.582,29 € all’anno.

Le aziende del Gruppo UniCredit riconoscono già l’esclusione delle somme versate alla previdenza complementare dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e riepilogano ogni anno nella certificazione unica i contributi versati nell’anno precedente indicando quelli eccedenti l’importo massimo deducibile in un’apposita casella.

Eventuali contributi non dedotti, riepilogati ogni anno nella certificazione unica in un’apposita casella, devono essere comunicati dall’iscritto al fondo pensione di appartenenza entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento; in questo modo, infatti, il relativo importo potrà essere esentato da tassazione in sede di liquidazione della prestazione, sia in forma di rendita che in capitale.

Anche i contributi versati a favore di posizioni aperte a nome di soggetti fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite di 5.164,57 € all’anno.

I rendimenti maturati sono tassati con un’aliquota del 20%, ad eccezione dei rendimenti derivanti dai titoli di stato nazionali e da quelli emessi dai Paesi inclusi nella White List, ai quali si applica l’aliquota del 12,5%, come stabilito dal comma 622 della L. 190 del 23 dicembre 2014.

Sull’importo imponibile dell’anticipazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota variabile a seconda della motivazione della richiesta:
– in caso di anticipazioni per ulteriori esigenze e per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione si applica un’aliquota del 23%;
– in caso di anticipazioni per spese sanitarie si applica un’aliquota 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (9%).

L’imponibile è formato dai contributi dedotti e dal TFR.

I trasferimenti sono esenti da imposizione fiscale.

Sull’importo imponibile del riscatto a decorrere dal 1° gennaio 2007 è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23%. L’imponibile è formato dai contributi dedotti e dal TFR.

Sull’importo imponibile della prestazione a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di rendita che di capitale (max. 50% del montante), è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (9%). L’imponibile è formato dai contributi dedotti e dal TFR.