Le prestazioni della Sezione a Capitalizzazione Collettiva – Parte D (ex BDR)

Questa sezione è rivolta agli iscritti dell’ex Fondo pensione ex BDR, secondo quanto previsto nel Regolamento da incorporazione – Parte D, per fornire le informazioni sui diritti prima del pensionamento (trasferimenti e riscatti) e al momento del raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Riscatti e trasferimenti

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora l’iscritto non abbia maturato i requisiti di cui all’art. 7 del Regolamento da Incorporazione – Parte D, può:

  • riscattare o trasferire la contribuzione individuale versata fino al 31/12/1997, ulteriormente capitalizzata al tasso di interesse legale, entro il limite massimo del tasso di rendimento della gestione;
  • attendere la maturazione degli ulteriori requisiti di accesso alla pensione diretta, qualora possa vantare un periodo di iscrizione e contribuzione al Fondo non inferiore a 15 anni.

L’iscritto che intenda riscattare o trasferire la contribuzione individuale dovrà stampare il relativo modulo, compilarlo in ogni sua parte e trasmetterlo all’indirizzo riportato nel modulo stesso. Il Fondo provvederà a liquidare il riscatto entro sei mesi dalla ricezione della documentazione completa salvo eventuali anomalie.

 

Prestazioni pensionistiche

Il trattamento di quiescenza spetta all’iscritto, cessato il rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’analogo trattamento a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, a condizione che sussistano almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione al Fondo e previa presentazione della relativa domanda.

L’importo-base delle pensioni dirette è calcolato mediante apposita tabella in cui per diversi scaglioni di retribuzione annua è indicata la percentuale da applicare per ogni anno di anzianità contributiva, entro il limite di 40 anni.

La retribuzione annua di riferimento è quella in godimento alla data del 31.12.1997.

L’anzianità contributiva è quella maturata alla data del 31.12.1997.

 

Scaglioni

Percentuali

da 0 a € 31.084,51

0,60%

da € 31.084,52 a € 41.342,40

0,046%

da € 41.342,41 a € 51.600,28

0,0388%

da € 51.600,29 a € 59.060,56

0,0316%

oltre

0,0258%

 

Ove sia riconosciuta, ai fini di quiescenza a carico dell’ Assicurazione Generale Obbligatoria, la condizione di lavoratore non vedente, il periodo minimo di iscrizione e di contribuzione è ridotto di un terzo.

La pensione di invalidità spetta nel caso in cui lo stato invalidante che determina la cessazione del rapporto dal servizio non preesista all’iscrizione al Fondo e risulti dalla concessione di analoghe prestazioni erogate dall’ Assicurazione Generale Obbligatoria.

 

Per la modulistica si rimanda all’apposita sezione.