Cessazione per esodo – Iscritti Sezione a prestazione Parte D, Parte E e Parte G

1. QUALI PRESTAZIONI POSSO CHIEDERE AL FONDO PENSIONI DAL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ? 

Gli iscritti alla Sez. a Prestazione, parte D (ex Fondo Banca di Roma), parte E (ex Fondo Caccianiga), parte G (ex Fondo CRTorino), con accesso al Fondo di Solidarietà, non hanno diritto a nessuna prestazione. Infatti, possono richiedere l’erogazione del trattamento pensionistico del Fondo solo con l’accesso alla prestazione a carico dell’Inps. 

 

2. CON ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ COSA ACCADE ALLA CONTRIBUZIONE ALLA SEZIONE A PRESTAZIONE?

Durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, sia la contribuzione a carico azienda che a carico del lavoratore, dove previsto, continuano ad essere versati al Fondo.

 

3. TERMINATO IL PERIODO DI ESODO, AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO INPS, QUALI PRESTAZIONI POSSO RICHIEDERE?

Al momento del pensionamento INPS puoi richiedere il trattamento di prestazione pensionistica al Fondo.

Per maggiori dettagli a seconda della Parte di appartenenza vai alla sezione del sito “Prestazioni >  Le prestazioni  Sezione a capitalizzazione collettiva o a prestazione definita”.

 

4. QUANDO E COME DEVO INVIARE AL FONDO LA RICHIESTA DELLA PENSIONE?

Gli iscritti alla Sez. a Prestazione dovranno richiedere la relativa prestazione previa presentazione del modulo di domanda in originale, disponibile nel sito nella sezione “Modulistica”. 

Per gli iscritti della Parte D (ex Fondo Banca di Roma), ai fini del riconoscimento della medesima decorrenza Inps l’istanza dovrà essere presentata al Fondo al massimo entro tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito. Superato detto termine il trattamento di quiescenza decorrerà dalla presentazione dell’istanza.

Per gli iscritti della Parte G (ex Fondo CRTorino), ai fini del riconoscimento della medesima decorrenza Inps l’istanza dovrà essere presentata al Fondo entro il mese precedente alla decorrenza della pensione INPS. Qualora l’istanza venga presentata oltre il termine di decorrenza INPS, il trattamento di quiescenza decorrerà dalla presentazione dell’istanza.

 

5. QUALE TIPO DI TASSAZIONE VIENE APPLICATA ALLE PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO?

La tassazione è calcolata differentemente in base a 3 periodi di maturazione dall’iscrizione, ciascuno con una tassazione specifica (per gli iscritti alla Parte D – ex BDR viene applicata la tassazione con riferimento unicamente al periodo M1):

 

  1. Riscatto del 50% per esodo o liquidazione in capitale al pensionamento 

    M1

    Fino al 31/12/2000

    Tassazione ordinaria progressiva IRPEF applicata su un imponibile pari all’87,5% della pensione lorda

    M2

    Tra il 2001 e il 2006

    Tassazione ordinaria progressiva IRPEF applicata su un imponibile pari al 100% della pensione lorda

    M3

    Dal 2007 in poi

    Tassazione agevolata con aliquota del 15% (nuovo regime fiscale previsto dal d.lgs 252/05 in vigore dal 1° gennaio 2007) e se sei iscritto al Fondo da più di 15 anni al 31/12/2006, l’aliquota del 15% è ridotta a partire dal 2007 di 0,3% per ogni anno di iscrizione al Fondo fino ad un minimo del 9%.

    Ad esempio, sei iscritto dal 1/1/1990, quindi con 17 anni di partecipazione al 31/12/2006: l’aliquota è ridotta del 4,5%

    [0,30% x 15 (numero di anni dal 2007 al 2020 = 4,5%]

    Quindi, l’aliquota applicata sul periodo M3 sarà dell’10,50%

    [15% – 4,5%= 10,50%]