Cessazione per esodo – Iscritti Sezione a Prestazione – Parte A (ex sez.I)

1. CON ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ POSSO CHIEDERE IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE DAL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Hai diritto alla pensione a carico della Sezione a Prestazione – Parte A del Fondo già alla data di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, che coincide con la data di cessazione dal servizio, nei seguenti casi:

  • se hai già compiuto 60 anni di età per gli uomini o 55 anni di età per le donne, con almeno 15 anni di partecipazione/contribuzione al Fondo: in tal caso hai maturato il diritto alla c.d. “pensione di vecchiaia”;
  • se ancora non hai ancora compiuto l’età indicata al punto precedente ma hai maturato almeno 35 anni di partecipazione al Fondo: in tal caso hai maturato il diritto alla c.d. “pensione di anzianità”.

In entrambi i casi, il pagamento della pensione del Fondo è subordinato alla rinuncia alla prosecuzione della contribuzione da presentare al tuo datore di lavoro.

 

2. A QUANTO PUÒ AMMONTARE LA MIA PENSIONE A CARICO DEL FONDO?

Nel  caso di pensione di vecchiaia (se hai già compiuto 60 anni di età per gli uomini, o 55 anni di età per le donne) l’importo lordo della pensione mensile è all’incirca pari a quello indicato sull’estratto conto; nel  caso della pensione anzianità (se hai maturato almeno 35 anni di partecipazione al Fondo), invece, all’importo indicato sull’estratto conto viene applicato il coefficiente di abbattimento riportato nell’allegato 1 al Regolamento da Incorporazione ( che trovi unitamente allo Statuto nella sezione “Normativa e documentazione istituzionale” del sito del Fondo) in funzione dall’età anagrafica e del periodo di partecipazione.

L’estratto conto, aggiornato mensilmente, è consultabile nell’area riservata del nostro sito www.fpunicredit.eu.

 

3. SONO UN UOMO DI 57 ANNI E HO MATURATO SOLTANTO 33 ANNI DI CONTRIBUZIONE AL FONDO ALLA DATA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’: COSA POSSO CHIEDERE AL FONDO?

Poiché non sei in possesso dei requisiti né per la pensione di vecchiaia né per quella di anzianità, non hai diritto alla pensione.

In tal caso puoi continuare a contribuire fino al raggiungimento del primo requisito utile (35 anni di contribuzione, che consentono il pagamento della pensione di anzianità) oppure fino al compimento del 60° anno di età (pensione di vecchiaia). Non è tuttavia indispensabile proseguire la contribuzione: potresti anche interromperla ed attendere il compimento dei 60 anni di età per avanzare richiesta della pensione di vecchiaia.

In alternativa hai anche la possibilità di richiedere la liquidazione in capitale dei contributi versati, sempre previa rinuncia alla prosecuzione della contribuzione da presentare al tuo datore di lavoro, a condizione che la richiesta sia presentata entro due mesi dalla cessazione dal servizio.

L’importo lordo liquidabile è all’incirca pari al montante della posizione indicato sull’estratto conto, moltiplicato per il coefficiente riportato nell’art. 20 del Regolamento da Incorporazione (che trovi unitamente allo Statuto nella sezione “Normativa e documentazione istituzionale” del sito del Fondo); quest’ultimo conteggio, tuttavia, è corretto solo in assenza di periodi riscattati presso il Fondo (laurea, servizio militare) o di precedenti posizioni trasferite da altri fondi.

 

4. SONO UNA DONNA DI 56 ANNI E HO MATURATO SOLTANTO 22 ANNI DI CONTRIBUZIONE AL FONDO: POSSO CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI?

NO: poiché hai già compiuto i 55 anni di età e hai già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia; hai invece diritto alla pensione, che potrai richiedere al Fondo previa rinuncia alla prosecuzione della contribuzione da presentare al tuo datore di lavoro.

 

5. COME SI DEVE PROCEDERE PER BLOCCARE LA CONTRIBUZIONE?

La rinuncia alla prosecuzione della contribuzione è indispensabile per poter chiedere il pagamento della pensione nel corso del periodo di permanenza nella sezione straordinaria del fondo di solidarietà.

Per avanzare la richiesta di rinuncia alla contribuzione è necessario inviare una e-mail all’indirizzo aziendale [email protected] specificando la data di interruzione dei versamenti, che dovrà coincidere con la decorrenza della pensione richiesta al Fondo.

L’accoglimento della richiesta da parte del tuo datore di lavoro comporta l’interruzione del versamento dei contributi personali ed aziendali.

 

6. COSA SUCCEDE SE NON BLOCCO LA CONTRIBUZIONE?

Se non richiedi al tuo datore di lavoro l’interruzione della contribuzione il Fondo non potrà dare corso alla tua richiesta di erogazione della pensione; di conseguenza, la pensione ti sarà pagata soltanto nel momento in cui sarà interrotta la contribuzione senza il riconoscimento di alcun arretrato.

 

7. COSA POSSO FARE SE MI SONO DIMENTICATO DI BLOCCARE LA CONTRIBUZIONE E SONO GIA’ CESSATO DAL SERVIZIO?

Invia subito una e-mail all’indirizzo aziendale [email protected] richiedendo l’interruzione della contribuzione dalla prima data utile: il Fondo potrà erogarti la pensione solo a partire da tale data; non potrà infatti esserti riconosciuto alcun arretrato relativo a periodi antecedenti l’interruzione dei versamenti.

 

8. HO RICHIESTO LA PENSIONE DI ANZIANITÀ: AL COMPIMENTO DELL’ETÀ PREVISTA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA IL COEFFICIENTE DI ABBATTIMENTO SARÀ RIMOSSO?

NO, il coefficiente di abbattimento previsto per le pensioni di anzianità, riportato nell’allegato 1 al Regolamento da Incorporazione (che trovi unitamente allo Statuto nella sezione “Normativa e documentazione istituzionale” del sito del Fondo), resta applicato per sempre.

 

9. PER QUANTE MENSILITÀ ANNUE VIENE PAGATA LA PENSIONE DEL FONDO?

La pensione viene pagata per tredici mensilità annue.

 

10. QUANDO E COME DEVO INVIARE AL FONDO LA RICHIESTA DELLA PENSIONE?

È necessario compilare il modulo di richiesta disponibile sul sito del Fondo nella sezione modulistica Sezione Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita. Di seguito trovi il link per comodità:

Puoi inviare la richiesta al Fondo Pensione in prossimità della cessazione o successivamente, allegando copia della carta di identità, tramite:

  • e-mail indirizzata alla casella [email protected]
  • posta indirizzata a FONDO PENSIONE PERSONALE GRUPPO UNICREDIT – VIALE LIGURIA, 26 – 20143 MILANO

In caso di richiesta della liquidazione in capitale dei contributi versati, da inviare entro due mesi dalla cessazione dal servizio, è necessario in ogni caso l’invio del modulo in originale.

 

11. QUALI SONO I TEMPI DI EROGAZIONE?

Indipendentemente da quando perviene la richiesta al Fondo, la pratica di pensione potrà essere lavorata solo dopo la data di cessazione dal servizio e generalmente la richiesta viene evasa in circa tre/quattro mesi da tale data. In occasione di periodi con numerose cessazioni dal servizio per effetto degli accordi aziendali, a causa dell’aumento notevole dei volumi delle richieste, la suddetta tempistica può subire un prolungamento. Tuttavia, con la prima rata in pagamento saranno comunque riconosciuti gli arretrati calcolati a partire dalla data di decorrenza della pensione.

 

12. FISCALMENTE COME VIENE TRATTATA LA PENSIONE EROGATA DAL FONDO?

La pensione erogata dal Fondo si configura come un “trattamento pensionistico complementare diretto ex d.lgs. 252/05” e, da un punto di vista fiscale, è considerato dalla normativa vigente (art. 47 del TUIR) un reddito assimilato al lavoro dipendente. Come tale è assoggettato a tassazione Irpef ordinaria ed è soggetto a conguaglio in dichiarazione con altri redditi aventi analoga natura (ad esempio: redditi di pensione, di lavoro dipendente, di immobili diversi dalla prima casa di abitazione…).

Alla luce di quanto sopra indicato il trattamento erogato dal Fondo Pensione non è soggetto a conguaglio con l’assegno di esodo erogato dal fondo di solidarietà in quanto quest’ultimo è assoggettato ad un diverso regime fiscale (tassazione separata).

Al contrario, a partire dalla maturazione dei requisiti Inps la pensione erogata dal Fondo farà cumulo con il trattamento pensionistico Inps; per questo motivo il Fondo deve comunicare l’ammontare della pensione complementare al Casellario Centrale dei Pensionati istituito presso l’Inps. Sull’ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti dall’iscritto il Casellario provvederà a determinare e comunicare l’aliquota Irpef da applicare a tutti i trattamenti pensionistici in capo al pensionato, in modo tale da minimizzare il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi.

Nonostante il predetto abbinamento dei trattamenti pensionistici è comunque sempre consigliabile presentare la dichiarazione dei redditi.

 

13. COME VIENE CALCOLATA LA TASSAZIONE DELLA PENSIONE?

La tassazione è calcolata differentemente in base a 3 periodi di maturazione dall’iscrizione, ciascuno con una tassazione specifica:

M1

fino al 31/12/2000

Tassazione ordinaria progressiva IRPEF applicata su un imponibile pari all’87,5% della pensione lorda

M2

tra il 2001 e il 2006

Tassazione ordinaria progressiva IRPEF applicata su un imponibile pari al 100% della pensione lorda

M3

dal 2007 in poi

Tassazione agevolata con aliquota del 15% (nuovo regime fiscale previsto dal d.lgs 252/05 in vigore dal 1° gennaio 2007) e se sei iscritto al Fondo da più di 15 anni al 31/12/2006, l’aliquota del 15% è ridotta a partire dal 2007 di 0,3% per ogni anno di iscrizione al Fondo fino ad un minimo del 9%.
Ad esempio, sei iscritto dal 1/1/1990, quindi con 17 anni di partecipazione al 31/12/2006: l’aliquota è ridotta del 4,5%
[0,30% x 15 (numero di anni dal 2007 al 2022) = 4,5%]
Quindi, l’aliquota applicata sul periodo M3 sarà dell’10,50%
[15% – 4,5%= 10,50%]

 

14. NEL MODULO DI RICHIESTA DELLA PENSIONE DEVO SCEGLIERE IL REGIME FISCALE DA APPLICARE ALLA PENSIONE DEL FONDO; POTREI AVERE CHIARIMENTI IN MERITO?

La tassazione è calcolata differentemente in base a 3 periodi di maturazione dall’iscrizione, ciascuno con una tassazione specifica come descritto nella FAQ 13.

Rimane inalterata la tassazione Irpef ordinaria applicata sulla quota di pensione maturata al 31 dicembre 2000 (M1) e quella sulla quota di pensione maturata tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 (M2). Sulla quota di pensione maturata dal 1° gennaio 2007 (M3) l’iscritto può scegliere di applicare o il nuovo regime fiscale agevolato, cioè un’imposta sostitutiva con un’aliquota a scalare dal 15% al 9% (in funzione degli anni di iscrizione), oppure, anche per questa quota, la tassazione Irpef ordinaria. 

Nel caso in cui si intenda chiedere l’applicazione del regime fiscale agevolato, nel modulo di richiesta della pensione è necessario barrare “SI”; al contrario, occorre barrare “NO” per mantenere la tassazione Irpef ordinaria su tutta la pensione erogata dal Fondo.

 

15. QUAL È IL REGIME FISCALE PIÙ FAVOREVOLE?

La valutazione sulla scelta del regime fiscale dipende dalla tua situazione reddituale: infatti in presenza di altri redditi assoggettati a tassazione ordinaria (ad esempio la pensione erogata dall’Inps) di massima risulterebbe più favorevole il nuovo regime fiscale previsto dal D.Lgs 252/05 (che prevede sulla quota di pensione maturata dal 2007 l’imposta sostitutiva a scalare, che risulta inferiore all’aliquota del primo scaglione Irpef).

Al contrario, in assenza di altri redditi soggetti ad Irpef come ad esempio potrebbe succedere nel periodo di permanenza nel fondo di solidarietà, l’applicazione del predetto regime potrebbe risultare talvolta sfavorevole in quanto la diversa tipologia di tributo non consentirebbe il pieno sfruttamento delle detrazioni di imposta per il sostanziale abbattimento delle ritenute. 

Ad esempio, una pensione lorda mensile del Fondo di € 500 (M1= € 200 + M2= € 150 + M3= € 150) totalmente assoggettata ad Irpef ordinaria in assenza di altri redditi, di massima risulterebbe esente da ritenute per effetto dell’applicazione delle detrazioni di imposta; al contrario, optando per il nuovo regime fiscale, la stessa pensione sconterebbe l’imposta sostitutiva applicata sulla quota post 2006 (M3) poiché le detrazioni non abbattono tale ultima imposta.

 

16. È POSSIBILE MODIFICARE IL REGIME FISCALE DOPO LA SCELTA INIZIALE?

L’applicazione del regime fiscale previsto dal D.Lgs 252/05 sulla quota di pensione maturata dal 1° gennaio 2007 può essere esercitata una sola volta. Di conseguenza se inizialmente mantieni l’assoggettamento ad Irpef ordinaria per tutta la pensione, potrai successivamente optare per il regime fiscale agevolato (di massima a partire dalla maturazione dei requisiti Inps). Al contrario, dopo aver optato per il nuovo regime fiscale non potrai più modificare la tua scelta.

 

17. COME FACCIO A SAPERE L’IMPORTO LORDO DELLA PENSIONE DEL FONDO, AVENDONE DIRITTO GIÀ AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE? E QUELLO NETTO?

L’importo lordo mensile della pensione di vecchiaia è indicato sull’estratto conto che puoi trovare nella tua area riservata, e di massima corrisponde a quello definitivo, fatto salvo il calcolo puntuale effettuato al momento dell’effettiva liquidazione; nel caso della pensione di anzianità, invece, all’importo indicato sull’estratto conto viene applicato il coefficiente di abbattimento riportato nell’allegato 1 al Regolamento da Incorporazione in funzione dall’età anagrafica e del periodo di partecipazione.

L’estratto conto, aggiornato mensilmente, è consultabile accedendo all’area riservata nel sito del Fondo www.fpunicredit.eu.

Non è invece possibile determinare a priori l’importo netto, in quanto dipende dal regime fiscale scelto e dalla tua situazione reddituale complessiva.