Cessazione per esodo – Iscritti Sezione a Contribuzione

1. QUALI PRESTAZIONI POSSO CHIEDERE AL FONDO PENSIONI DAL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ? 

Puoi chiedere le seguenti prestazioni, che hanno diverse implicazioni fiscali maggiormente dettagliate nella FAQ 6:

  • riscatto parziale del primo 50% della posizione, con applicazione della medesima tassazione prevista per i casi di mobilità, con prosecuzione della contribuzione personale e aziendale, ti consigliamo di richiederlo almeno un mese prima della data di cessazione;
  • riscatto “per cause diverse” della rimanente posizione contestualmente al primo 50% o durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà; in caso di richiesta di estinzione della posizione prima della fine del periodo di esodo, occorrerà comunicare all’azienda la rinuncia alla prosecuzione della contribuzione; 
  • erogazione della rimanente posizione alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento INPS;
  • Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – R.I.T.A.: nuova modalità di riscatto che prevede l’erogazione in rate trimestrali della posizione maturata, totale o parziale, per il periodo intercorrente dalla data della richiesta alla data di compimento dell’età prevista per il requisito della pensione di vecchiaia (anni 67 fino al 2022).

 

2. IN COSA CONSISTE LA RITA?

La legge di Bilancio 2018 ha disciplinato la nuova forma di prestazione previdenziale RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), che consente l’erogazione rateale di un capitale, richiedibile in caso di cessazione dell’attività lavorativa ed in presenza di determinati requisiti di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

Possono beneficiarne gli iscritti alla Sezione a Contribuzione del Fondo Pensione che possono anticipare il momento del pensionamento avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata, per anticipare la prestazione pensionistica complementare per una durata massima di 5 o 10 anni.

I requisiti di base per accedere alla RITA sono: 

  • la cessazione dell’attività lavorativa;
  • almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

ulteriori requisiti richiesti si differenziano secondo le due seguenti condizioni:

  • raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni fino a tutto il 2022) entro un massimo di 5 anni dalla cessazione dell’attività lavorativa;
  • un’anzianità contributiva di almeno 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza;

o in alternativa:

  • un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi;
  • raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni fino a tutto il 2022) entro un massimo di 10 anni successivi al predetto periodo di inoccupazione.

Può essere smobilizzato tutto il capitale (100%), ma anche solo una parte e in tale caso durante il periodo di esodo si può proseguire il versamento della contribuzione personale e aziendale secondo le previsioni degli accordi sottoscritti per gli esodi.

L’erogazione delle rate decorre dall’accoglimento della richiesta e termina alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni fino a tutto il 2024).

Caratteristica peculiare di questa nuova prestazione è l’applicazione sul complessivo ammontare richiesto del regime fiscale agevolato previsto dal D.Lgs 252/05 e generalmente applicato per altri tipi di prestazioni per il solo montante cumulato dall’1/1/2007, cosiddetto M3 (confronta FAQ 3 e 6). 

Sul sito del Fondo www.fpunicredit.eu sono disponibili il Regolamento ed il modulo per la richiesta da inviare al Fondo di Gruppo tramite posta ordinaria, all’indirizzo indicato sul modulo, oppure via e-mail, previa scansione, all’indirizzo [email protected].

 

3. È VERO CHE LA RITA È LA FORMA DI RISCATTO PIÙ CONVENIENTE? IN COSA CONSISTE IL VANTAGGIO?

La convenienza della richiesta di riscatto della posizione in RITA con rate trimestrali consiste nel vantaggioso sistema di assoggettamento fiscale.

Normalmente la liquidazione della posizione viene assoggettata fiscalmente secondo la normativa tributaria vigente, in relazione ai periodi di maturazione del montante: M1, M2 e M3 (confronta FAQ 6).

Differentemente per la liquidazione in RITA,  l’imposta sostitutiva agevolata prevista per il montante M3, si applica, anche sui montanti M1 e M2, in altre parole l’intera posizione, a prescindere dai periodi di maturazione, viene assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva del 15% e, se si è iscritto al Fondo da più di 15 anni al 31/12/2006, ridotta di 0,30% dal 2007 per ogni anno di iscrizione fino ad un minimo del 9% (10,50% per il 2022); quindi, durante il periodo di fruizione della RITA l’aliquota fiscale, applicata in fase di prima erogazione, continua a decrescere dello 0,30% negli anni successivi.

 

4. DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA POSSO DECIDERE DI MANTENERE LA POSIZIONE AL FONDO? PER QUANTO TEMPO?

Sì, puoi mantenere la posizione per tutta la durata del periodo di esodo, con prosecuzione della contribuzione personale e aziendale. Anche dopo il raggiungimento del pensionamento Inps potrai mantenere aperta la posizione e sarà inoltre possibile contribuire in maniera volontaria attraverso bonifico, beneficiando della deducibilità fiscale dei contributi versati a previdenza complementare (massimo 5.164,57 euro all’anno). Il versamento della contribuzione volontaria non vincola la permanenza dell’aderente: sarà possibile richiedere in qualsiasi momento la liquidazione e/o la rendita. Inoltre, puoi anche trasferire la posizione ad altra forma di previdenza complementare, senza alcun aggravio fiscale, in tal caso occorrerà comunicare all’azienda la rinuncia alla contribuzione.

 

5. TERMINATO IL PERIODO DI ESODO, AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO INPS, QUALI PRESTAZIONI POSSO RICHIEDERE?

Al momento del pensionamento puoi richiedere la liquidazione in capitale o in rendita della posizione.

La modalità di liquidazione in capitale o in rendita varia in funzione della qualifica rivestita di “vecchio iscritto” (aderente che alla data del 28 aprile 1993 era già iscritto ad una forma di previdenza complementare e non ne ha riscattato la posizione) o di “nuovo iscritto” (iscritto a una forma di previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993), con differente assoggettamento fiscale della prestazione.

La liquidazione della prestazione in forma di capitale dell’intero importo è sempre possibile per i “vecchi iscritti”. 

Tuttavia, richiedendo la liquidazione dell’intero capitale non è possibile fruire dell’applicazione della tassazione agevolata. Infatti, per fruire dell’applicazione della tassazione agevolata sul periodo M3, bisogna convertire in rendita almeno il 50% della posizione di tale periodo, a meno che la rendita risultante dalla conversione del 70% del montante M3, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale. Nel caso si optasse per l’erogazione dell’intero ammontare in capitale, anche sulla posizione riferita al montante M3 verrà applicata la tassazione prevista per il montante M2 (aliquota interna al fondo e ritassazione dei rendimenti già precedentemente tassati nella fase di accumulo).  

Per quanto riguarda i “nuovi iscritti”, la normativa prevede che la liquidazione in capitale non può essere superiore al 50% del complessivo montante maturato e il restante debba essere convertito in rendita. Tuttavia, anche per i “nuovi iscritti”, la normativa prevede che è possibile liquidare l’intero importo in capitale laddove la rendita risultante dalla conversione del 70% dell’intera posizione, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale. 

La verifica sui limiti di trasformazione in rendita, per fruire della fiscalità più vantaggiosa, viene puntualmente effettuata dal Fondo e comunicata all’iscritto al momento della richiesta di liquidazione inoltrata.

 

6. QUALE TIPO DI TASSAZIONE VIENE APPLICATA ALLE PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO?

A parte la RITA per la quale vige un regime particolare (vedi FAQ 2 e 3), di seguito sono indicate le tassazioni applicate alle altre tipologie di prestazioni. Il montante accumulato nel corso della partecipazione al Fondo viene tassato in base alle regole fiscali vigenti al momento dei versamenti contributivi (c.d. tassazione pro-rata) distinguendo tre periodi di maturazione.

Periodo di riferimento:

  1. M1: montante cumulato fino al 31/12/2000
  2. M2: montante cumulato dall’1/1/2001 al 31/12/2006
  3. M3: montante cumulato dall’1/1/2007

Tipologie di prestazioni:

  1. Riscatto del 50% per esodo o liquidazione in capitale al pensionamento 

    M1

    Tassazione separata con aliquota TFR, determinata dal datore di lavoro

    M2

    Tassazione separata con aliquota interna al fondo (minimo 23%)
    La determinazione dell’aliquota interna fondo, si ottiene utilizzando criteri simili a quelli con cui viene calcolata l’aliquota del TFR: si moltiplica il montante del periodo per 12 e successivamente si divide il risultato per il numero di anni di partecipazione al Fondo nel periodo considerato. Sull’imponibile così ottenuto si applicano le aliquote della tassazione IRPEF progressiva, ottenendo un’imposta media che corrisponde all’aliquota interna al Fondo

    M3

    Tassazione agevolata con ritenuta a titolo di imposta pari al 15% e se iscritto al Fondo da più di 15 anni al 31/12/2006, ridotta di 0,30% dal 2007 per ogni anno di iscrizione al sistema della previdenza complementare fino ad un minimo del 9%, al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti.
    Ad esempio, per gli aderenti che alla data del 31/12/2006 vantano una iscrizione a forme di previdenza complementare di almeno 15 anni, nell’anno 2022 l’aliquota fiscale risulta pari all’10,50% [0,30% x 15 (numero di anni dal 2007 al 2022) = 4,5% => 15% – 4,50%= 10,50%]

     

  2. Liquidazione in rendita 

    M1

    Tassazione ordinaria progressiva IRPEF applicata su un imponibile pari all’87,5% della rendita lorda

    M2

    Tassazione ordinaria progressiva IRPEF applicata su un imponibile pari al 100% della rendita lorda al netto dei rendimenti maturati e dei contributi non dedotti 

    M3

    Tassazione agevolata con ritenuta a titolo di imposta pari al 15% e se iscritto al Fondo da più di 15 anni al 31/12/2006, ridotta di 0,30% dal 2007 per ogni anno di iscrizione al sistema della previdenza complementare fino ad un minimo del 9%, al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti. 

    Ad esempio, per gli aderenti che alla data del 31/12/2006 vantano una iscrizione a forme di previdenza complementare di almeno 15 anni, nell’anno 2022 l’aliquota fiscale risulta pari all’10,50% [0,30% x 15 (numero di anni dal 2007 al 2022) = 4,5% => 15% – 4,5%= 10,50%]

    La rendita mensile lorda riferibile ai rendimenti finanziari impliciti nella rata (tasso tecnico) è assoggettata all’imposta sostitutiva del 26% (Imponibile 100%).

     

  3. Riscatto per cause diverse

    M1

    • Per i vecchi iscritti: tassazione separata con aliquota TFR determinata dal datore di lavoro
    • Per i nuovi iscritti: tassazione separata con aliquota interna al fondo (minimo 23%)

    M2

    Tassazione ordinaria progressiva IRPEF (minimo 23%);

    M3

    Ritenuta a titolo di imposta pari al 23%.

Per tutte le tipologie di prestazioni (comprese le anticipazioni) vige il principio che le erogazioni sono imputate a partire dai periodi più retrodatati, ove esistenti; si inizia a decurtare l’M1, una volta esaurito si passa all’M2 e quindi all’M3.

 

7. POSSO RICHIEDERE CHE LA MIA POSIZIONE VENGA EROGATA IN RENDITA? QUANDO POSSO FARNE RICHIESTA?

La rendita è erogabile soltanto al raggiungimento del requisito di pensione Inps.

Le prestazioni pensionistiche erogate in rendita sono normate da apposito “Regolamento per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita“ che ti invitiamo a consultare.

 

8. AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO LA POSIZIONE RESIDUA VIENE LIQUIDATA IN AUTOMATICO?

Al momento del pensionamento dovrai compilare ed inviare apposita richiesta di liquidazione al Fondo Pensione, inoltre, dovrai inviare anche copia del mod. TE08 attestante l’erogazione della pensione INPS, quale documento necessario al perfezionamento della richiesta.

Ti consigliamo di contattare il Fondo Pensione via mail 3/4 mesi prima del pensionamento per conoscere le possibilità a tua disposizione.

Questo vale anche se hai fatto richiesta di riscatto del primo 50% della posizione alla cessazione o durante il periodo di esodo. 

 

9. QUALI SONO LE MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO? 

È necessario compilare i moduli di richiesta disponibili sul sito del Fondo www.fpunicredit.eu, nella sezione modulistica Sezione a Contribuzione.

Puoi inviare la richiesta al Fondo Pensione in prossimità della cessazione o successivamente, allegando copia della carta di identità, tramite:
  • mail indirizzata a [email protected]
  • posta indirizzata a FONDO PENSIONE PERSONALE GRUPPO UNICREDIT – VIALE LIGURIA, 26 – 20143 MILANO

 

10. POSSO AVERE UN PREVENTIVO DELL’IMPORTO NETTO CHE RICEVERÒ IN CASO DI RISCATTO DEL 50%, RISCATTO TOTALE, LIQUIDAZIONE AL PENSIONAMENTO O RITA?

No: il Fondo non può effettuare simulazioni del calcolo netto delle prestazioni, ma vengono fornite puntuali informazioni sul sistema di tassazione.

 

11. QUALI SONO I TEMPI DI EROGAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISCATTO PARZIALI/TOTALI O DI LIQUIDAZIONE AL PENSIONAMENTO?

Secondo la normativa vigente l’erogazione della prestazione da parte del Fondo deve essere effettuata entro il termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di richiesta ovvero dalla data di cessazione dal servizio se successiva alla richiesta. In genere il Fondo provvede alla liquidazione in 3-4 mesi. Tuttavia, per effetto della numerosità delle cessazioni dal servizio, secondo le previsioni degli accordi aziendali, la suddetta tempistica può subire un prolungamento.

 

12. GLI ACCORDI SINDACALI 2 APRILE 2020 E 27 GENNAIO 2022 PREVEDONO LA POSSIBILITÀ DI CONFERIRE AL FONDO DI GRUPPO LE QUOTE DEL T.F.R. MATURATE SINO AL 31/12/2006 E ACCANTONATE IN AZIENDA, QUALE È IL VANTAGGIO DI TALE CONFERIMENTO?

Il vantaggio consiste nella differente tassazione applicata nella fase di erogazione del TFR da parte dell’Azienda rispetto alla liquidazione della prestazione da parte del Fondo. 

  • Azienda: alla cessazione dal servizio applica sul TFR una tassazione separata in funzione di una aliquota fiscale determinata tenendo conto del numero di anni di anzianità di servizio, dell’importo da erogare e delle aliquote Irpef progressive sul reddito di riferimento; tale aliquota parte da un minimo del 23% a salire. 
  • Fondo: sussistendo i requisiti soggettivi l’aderente può chiedere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – RITA, in tal caso il Fondo applica sull’ammontare erogato, in rate trimestrali, la ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota che va dal 15% a scalare sino al 9% in funzione degli anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari; l’aliquota applicata nel 2020 (per coloro che vantano una partecipazione di almeno 15 anni al 31/12/2006) risulta pari all’11,10%. Ciò anche se il TFR conferito si riferisce al maturato sino al 31/12/2000 e dall’1/1/2006 al 31/12/2006, che verrebbe inserito nella posizione dell’iscritto rispettivamente nei montanti M1 e M2. 

Pertanto il vantaggio fiscale si realizza solo nel caso di richiesta di liquidazione della posizione in RITA.