Informativa in merito all’idoneità alla raccolta delle adesioni automatiche
(Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026)
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e delle Istruzioni emanate dalla COVIP il 23 giugno 2026, a decorrere dal 1° luglio 2026 entrano in vigore nuove modalità di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Alla data del 1° luglio 2026, Il Fondo attesta di trovarsi nella situazione di cui alla lettera b) del paragrafo 10 delle Istruzioni COVIP del 23 giugno 2026, ossia tra le forme pensionistiche non ancora pienamente adeguate alle suddette Istruzioni ma idonee ad accogliere adesioni automatiche in regime transitorio.
In particolare, il Fondo:
- accoglierà regolarmente le adesioni automatiche a decorrere dal 1° luglio 2026, disponendo di almeno 2 linee di investimento con profili di rischio-rendimento differenziati,
- si impegna ad adeguarsi alle Istruzioni entro il 31 dicembre 2026.
Durante il periodo transitorio, i flussi contributivi riferibili agli aderenti acquisiti mediante adesione automatica saranno allocati nei comparti esistenti coerenti con l’orizzonte temporale residuo al pensionamento di tali aderenti, ovvero:
- oltre 15 anni (esclusi) al pensionamento: comparto “15 ANNI”
- tra i 10 anni (esclusi) e i 15 anni (inclusi) al pensionamento: comparto “10 ANNI”
- tra i 5 anni (esclusi) e i 10 anni (inclusi) al pensionamento: comparto “3 ANNI”
- fino ai 5 anni (inclusi) al pensionamento: comparto “Garantito”.
Il Fondo sta completando le attività necessarie al completo adeguamento alle nuove disposizioni, in particolare lo sviluppo di un modello di investimento “life cycle” (con riduzione automatica del rischio nel tempo), l’aggiornamento dei processi operativi e dei sistemi informatici e la revisione della documentazione e delle informazioni agli iscritti.
Come previsto dalla normativa, per tutti gli iscritti sarà sempre possibile modificare l’opzione di investimento relativa all’adesione automatica, scegliendo una diversa modalità di allocazione della posizione individuale, anche in deroga al periodo minimo di permanenza di un anno dall’iscrizione.